Statuto Associazione

ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

 

  1. È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata TOPForGrowth di seguito l’“Associazione”, sinonimo di ‘Tecnologie Organizzazione Persone per la crescita’, ovvero in lingua inglese ‘Technology Organization People for growth’.

 

  1. L’Associazione ha sede legale presso il Dr. Daniele Conti, in Via Mura dei Francesi 173, 00043 Ciampino (RM) e opera su tutto il territorio nazionale e internazionale.

 

  1. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche altrove, in Italia e all’estero.

 

  1. L’associazione è costituita a tempo indeterminato. L’Assemblea dei Soci potrà deliberare il suo scioglimento secondo le modalità previste dal presente statuto.

 

  1. Il logo dell’associazione è quello raffigurato di seguito:

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

 

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e il suo scopo primario è promuovere una crescita sostenibile delle persone, delle comunità e delle organizzazioni attraverso:
    1. l’utilizzo strategico della tecnologia
    2. la ottimizzazione e innovazione delle organizzazioni e dei processi
    3. lo sviluppo della leadership e dei talenti.
  2. È espressamente escluso l’esercizio di attività di natura finanziaria o dell’attività d’intermediazione, commerciale o finanziaria, e, di sollecitazione di pubblico risparmio.
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà porre in essere le seguenti attività:
  4. Organizzare convegni, conferenze, seminari, incontri ed eventi culturali di varia natura.
  5. Offrire corsi di aggiornamento teorico/pratici e istituire gruppi di studio, ricerca e sviluppo per la formazione dei membri associati.
  6. Pubblicare atti di convegni, seminari, studi e ricerche su riviste specializzate e canali social.
  7. Promuovere iniziative per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi modelli, best practices, framework, architetture, linee guida per la trasformazione digitale.
  8. Eseguire analisi e previsioni delle tendenze, degli sviluppi e degli scenari futuri nel mercato di riferimento.
  9. Promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
  10. L’Associazione può compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente articolo. Essa può partecipare altresì ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi.
  11. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, delle attività a favore degli associati, e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.3 – ASSOCIATI E ADERENTI

 

  1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che, per la loro attività di lavoro e/o di studio, sono interessate alle finalità dell’Associazione, le persone giuridiche, enti ed associazioni che parimenti ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
  2. Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni associate, denominati soci collettivi, saranno rappresentate da una persona fisica che abbia, o alla quale sia stata conferita, la rappresentanza dell’ente, tali soci disporranno di un voto nelle assemblee.
  3. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale non rimborsabile, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
  4. Per i soci collettivi, ovvero le persone giuridiche, enti ed associazioni, l’entità della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, è aumentata proporzionalmente al numero di persone fisiche ad essi appartenenti che, all’atto dell’adesione dell’ente, si decide di far partecipare alle attività promosse dall’Associazione. In tal caso, le persone fisiche designate dall’ente associato resteranno in vigore per l’intero anno della partecipazione.
  5. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il trenta settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
  6. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
  7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
  8. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  9. I soci sono tenuti ad osservare le regole del presente Statuto oltre che ad impegnarsi nel dare la loro collaborazione all’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
  10. Gli Associati devono essere in possesso di requisiti di serietà, professionalità, nonché trasparenza, correttezza nell’agire negli assetti associativi e assoluta riservatezza in merito ai contenuti dei temi trattati in seno all’Associazione.
  11. I soci possono essere:
    1. soci fondatori: sono tali coloro che intervengono all’Atto Costitutivo; per tutto il resto sono considerati soci ordinari;
    2. soci ordinari: sono tali coloro che fanno parte dell’Associazione e che si impegnano a pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
    3. soci sostenitori: sono tali coloro che, condividendo le finalità istituzionali dell’Associazione ed interessati alle attività esercitate, sostengono finanziariamente l’Associazione con il versamento di una quota associativa almeno pari al triplo di quella annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

 

 

 

ART.4 – ISCRIZIONE (Ammissione dei Soci)

 

  • La qualità di socio si acquista dietro presentazione di domanda di ammissione opportunamente corredata da informativa sulla privacy ed è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo.
  • In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale.

 

 

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

 

Tutti i soci hanno il diritto di:

  • partecipare ad ogni attività che l’Associazione, per il raggiungimento del proprio fine istituzionale, prevederà nel corso della propria esistenza, beneficiando di tutte quelle agevolazioni che potranno stabilirsi in conformità alle esigenze di bilancio;
  • partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e partecipare alle deliberazioni delle stesse; tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo;
  • partecipare alle elezioni degli Organi Sociali.

 

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI

 

L’ammissione a socio comporta il dovere di:

  • osservare i principi e le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni valide degli Organi Sociali;
  • cooperare al raggiungimento dei fini istituzionali;
  • impegnarsi nell’acquisire i livelli di competenza allineati allo scopo dell’Associazione;
  • impegnarsi nel rispetto delle regole di rappresentanza di TOPForGrowth;
  • astenersi da ogni attività contraria agli interessi dell’Associazione.

 

 

ART.7 – PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

 

L’Associato cessa di far parte dell’Associazione qualora si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni:

 

  1. l’Associato dia comunicazione scritta di recesso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Consiglio Direttivo ed avranno effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché siano presentate entro il trenta settembre dello stesso anno. In ogni caso, il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota annuale.

 

  1. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui:
    • il socio si renda moroso nel versamento della quota associativa per un periodo temporale superiore a trenta giorni dalla scadenza;
    • il socio si adoperi in azioni ritenute disonorevoli per l’Associazione e che rendono incompatibile la sua presenza tra gli iscritti;
    • il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice etico, delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

L’esclusione dall’Associazione dovrà essere comunicata all’associato il quale, entro i trenta giorni successivi, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione. Il socio definitivamente escluso con delibera valida dell’Assemblea non può essere più riproposto.

 

ART.8 – IL PATRIMONIO

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

 

  • dai beni conferiti in sede di costituzione dell’Associazione, quali risultano dall’Atto Costitutivo;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • da donazioni, legati, lasciti

 

  1. I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:

 

  • dalle quote associative;
  • dai redditi dei beni patrimoniali;
  • dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

 

Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e destinate esclusivamente al perseguimento dello scopo sociale.

 

 

 

ART.9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’Associazione:

 

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • il Segretario;
  • il Vice Presidente;
  • il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Revisori.

 

 

 

ART.10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

  1. COMPOSIZIONE
    1. L’Assemblea dei soci, quale organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i soci ognuno dei quali, qualora maggiorenne di età, ha diritto di voto per le deliberazioni assembleari, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    2. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del Codice civile; vale a dire che ogni associato può esprimere un solo voto.
    3. L’Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso oppure in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
    4. L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata mediante avviso tramite raccomandata A.R. o PEC da recapitarsi agli associati nel loro domicilio oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
    5. Delle convocazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione accessibile ai soci tramite opportuni strumenti digitali.
    6. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione, da un altro associato avente lo stesso diritto di voto.
    7. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
    8. All’inizio di ogni sessione l’Assemblea individua un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
    9. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualora siano presenti, di persona o tramite delega, un numero di soci pari almeno alla metà degli associati in regola con il versamento della quota sociale e le relative deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
    10. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo, l’Assemblea verrà riconvocata entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla prima convocazione.
    11. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
    12. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria delibereranno a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci che, di persona o tramite delega, siano intervenuti in Assemblea.
    13. Per le modifiche del presente Statuto, occorre che siano presenti, di persona o tramite delega, un numero di soci almeno pari ai tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    14. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
    15. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione accessibile ai soci tramite opportuni strumenti digitali del relativo verbale da compilarsi a cura del segretario, oltre che mediante trascrizione nell’apposito libro dei verbali delle assemblee.
    16. I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono assolutamente modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

 

  1. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI:

 

  1. approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si aprirà il 1 Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno;
  2. approvare il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  3. approvare il regolamento interno che disciplina l’attività sociale;
  4. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
  5. eleggere i membri del Collegio dei Revisori, qualora istituito;
  6. eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
  7. sfiduciare il Consiglio Direttivo;
  8. Spetta all’Assemblea Straordinaria:
    1. deliberare in merito alle eventuali modifiche del presente Statuto;
    2. deliberare in merito alle eventuali controversie in ordine alla esclusione dei soci;
  • deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

 

  1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Assemblea dei Soci è convocata su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

 

  1. DELIBERE

 

L’Assemblea dei Soci delibera validamente con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

 

ART.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

  1. COMPOSIZIONE

 

L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 4 ad un massimo di 11 membri, scelti fra gli Associati. Il numero dei Consiglieri nel Consiglio Direttivo potrà essere modificato ad ogni mandato.

 

 

  1. COMPETENZE

 

  • Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione. Ha l’obbligo/dovere di compiere tutti gli atti amministrativi che ritenga opportuno per dare esecuzione alle delibere assembleari.
  • Tale organo, i cui componenti sono scelti tra i soci dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da un numero massimo di cinque membri e, comunque, sempre in numero dispari.
  • Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
  • Ogni membro del Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è liberamente rieleggibile. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere che resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.
  • Il venire meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Consiglio stesso il quale, entro il termine di sessanta giorni, deve essere rinnovato mediante elezioni.
  • Inoltre, il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto qualora l’Assemblea Ordinaria ne abbia deliberato la sfiducia sebbene rimanga ugualmente in carica fino a quando l’Assemblea non abbia indetto nuove elezioni da svolgersi entro il termine di sessanta giorni dalla sfiducia.
  • In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
  • Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso tramite raccomandata A.R. o PEC da recapitarsi ai consiglieri nel loro domicilio oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.
  • Il Consiglio Direttivo può riunirsi fisicamente in qualsiasi luogo ritenuto opportuno, ma può riunirsi anche “virtualmente” facendo uso delle tecnologie ogni volta ritenute più idonee allo scopo quali, a titolo meramente esemplificativo, web call, teleconferenza, ecc.
  • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
  • Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
  • Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario o del consigliere all’uopo designato dal Presidente e/o Vice Presidente un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e/o Vice Presidente e dal Segretario o consigliere che lo ha redatto.
  • I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
  • Il consigliere che, durante un anno sociale, non si presenta, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica. In tali casi il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere.

 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono membri del Consiglio Direttivo e hanno le responsabilità di seguito elencate.

 

 

ART.12 – IL PRESIDENTE

 

  1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile.
  2. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
  3. Il Presidente dirige l’Associazione, ne è il rappresentante legale di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è il soggetto al quale spetta la firma sociale.
  4. Il Presidente verifica l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati e, nei casi di particolare urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

 

 

ART.13 – IL VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

 

 

ART.14 – IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile.
  2. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
  3. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro dei soci.
  4. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci.
  5. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti.
  6. Esamina ogni richiesta di adesione ricevuta e la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie.
  7. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.
  8. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte da un sostituto designato dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART.15 – IL TESORIERE

 

  1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile.
  2. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
  3. Al Tesoriere è demandata la tenuta dell’amministrazione e della contabilità dell’Associazione oltre che della cassa sociale.
  4. Può aprire conti correnti presso banche o uffici postali ed operare sugli stessi. Effettua i pagamenti, cura la riscossione di quanto pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo e predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
  5. Con il preavviso di sette giorni, anche durante l’anno sociale, deve rendere al Consiglio Direttivo il rendiconto di cassa ed il conto finanziario.

 

 

ART.16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

 

  1. L’Assemblea in seduta ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori.
  2. I revisori sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  3. La funzione di revisore è esercitata a titolo gratuito, non essendo prevista alcuna forma di emolumento.
  4. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, uno dei quali è il Presidente, e di due supplenti. Al Collegio dei Revisori viene affidato il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili, la sorveglianza della gestione amministrativa, il controllo dei libri sociali e dei registri contabili, la verifica di cassa e, presenta una propria relazione all’Assemblea dei soci sui rendiconti contabili annui.
  5. Il Collegio dei Revisori si raduna almeno una volta ogni tre mesi e, una di tali riunioni sarà tenuta nel mese antecedente a quello in cui l’Assemblea Ordinaria sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo per l’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno in corso.

 

 

ART.17 – L’ESERCIZIO FINANZIARIO

 

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
  3. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà redigere il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso, dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
  4. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti nella forma di rendiconto economico e rendiconto finanziario, devono restare depositati in copia presso la sede sociale, oltre che essere pubblicati sul sito web dell’Associazione, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e fino a quando non siano approvati. Ogni associato ha il diritto di prenderne visione.
  5. Resta fermo l’assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  6. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

 

 

 

ART.18 – CONTROVERSIE

 

Qualsiasi controversia circa l’interpretazione dell’Atto costitutivo, dello Statuto è demandata al giudizio della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Roma.

 

 

ART.19 – SCIOGLIMENTO

 

L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, a seguito di delibera dell’Assemblea, o per le altre cause previste dalla legge con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altri enti che perseguono uno scopo analogo o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea Ordinaria.

 

ART.20 – RINVIO

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.